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Progetto
Ovidio - database
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autore
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brano
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Cicerone
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Della divinazione, II, 75
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originale
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75 Primum vide, ne in eum dixerint, qui rogator centuriae fuisset; is enim erat mortuus: id autem sine divinatione coniectura poterant dicere. Deinde fortasse casu qui nullo modo est ex hoc genere tollendus. Quid enim scire Etrusci haruspices aut de tabernaculo recte capto aut de pomerii iure potuerunt? Equidem adsentior C. Marcello potius quam App. Claudio, qui ambo mei collegae fuerunt, existimoque ius augurum, etsi divinationis opinione principio constitutum sit, tamen postea rei publicae causa conservatum ac retentum.
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traduzione
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75 Innanzi tutto rifletti se non si siano voluti riferire a colui che era stato il "rogatore" della prima centuria; quello, difatti, era morto, e che ci? costituisse un'irregolarit? potevano dirlo senza avere doti divinatorie, per semplice interpretazione delle regole. In secondo luogo, forse dissero cos? per caso, e il caso non si pu? mai escludere in fatti di questo genere. E in effetti, che cosa potevano sapere degli ar?spici etruschi quanto al modo giusto di erigere la tenda o alle leggi sull'attraversamento del pomerio? In verit?, io mi trovo d'accordo con Gaio Marcello piuttosto che con Appio Claudio - entrambi furono miei colleghi come ?uguri - e ritengo che il diritto augurale, sebbene all'inizio sia stato costituito in base alla credenza nella divinazione, sia stato poi conservato e rispettato per utilit? politica.
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